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Le “Navi Quarantena”: Una Misura Temporanea O Un Nuovo Approccio Oltre L’emergenza?

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Guest post by Laura Lo Verde. Laura è membro della Cledu - Clinica Legale per I Diritti Umani dell’Università di Palermo e Dottoranda in “Diritti Umani: evoluzione, tutela e limiti” - Università degli Studi di Palermo. Questo è il terzo post della blog serie su "Detenzione e confinamento migrante in Italia ai tempi del Covid-19", pubblicato su Border Criminologies e curato da Francesca Esposito e Giulia Fabini.

Il 7 aprile 2020, in Italia, dopo quasi tre mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale a causa della diffusione del Covid-19, è stato emanato un decreto interministeriale volto a stabilire che “per l’intero periodo di durata dell’emergenza sanitaria [...] i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety [...] per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Sar italiana” (Decreto 7 aprile 2020, n. 150). Come sottolineato da Alessandra Sciurba, si tratta di un decreto contraddittorio e paradossale, poiché al fine di negare l’approdo ai naufraghi utilizza, distorcendoli, obblighi internazionali degli Stati posti a tutela delle stesse persone soccorse. Il paradosso risiede inoltre nel fatto che, mentre l’Italia dichiara i porti italiani insicuri a causa dell’emergenza sanitaria, considera di fatto i porti di un paese in guerra, la Libia, come porti sicuri, verso i quali continuare a finanziare i respingimenti operati dalla cosiddetta guardia costiera libica.  

Pochi giorni dopo, il 12 aprile, un altro decreto, questa volta del Capo Dipartimento della Protezione civile, istituisce «per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19», l’utilizzo delle cosiddette “navi quarantena”, ovvero il ricorso all’uso delle navi da crociera per assicurare l’isolamento fiduciario delle persone soccorse in mare per le quali non è possibile indicare un Place of Safety (così come previsto da sopracitato decreto interministeriale). Questo nuovo atto prevede inoltre che il soggetto attuatore individui delle strutture “a terra” per il periodo di sorveglianza sanitaria di coloro che sono sbarcati autonomamente in Italia, salvo la possibilità di fare ricorso alle navi quando non è possibile individuare strutture sulla terraferma.

Sostanzialmente, quindi, viene previsto che tutte le persone sbarcate in Italia dopo il 7 aprile, autonomamente o a seguito di un’operazione di salvataggio in mare, debbano trascorrere un periodo di quarantena all’interno delle navi da crociera adibite per lo scopo. Le persone a cui è toccata questa sorte sono state negli ultimi mesi circa 10.000, mentre  successivi atti del Ministero dell’Interno dimostrano la volontà di ricorrere a questa misura di isolamento almeno fino al perdurare dell’emergenza sanitaria.

Photo Laura Lo Verde: Dettaglio sul Porto di Palermo, Maggio 2021

 

I profili di criticità emersi in questi mesi di osservazione da parte della CLEDU - Clinica Legale per i Diritti Umani dell’Università di Palermo (d’ora in poi CLEDU), assieme ad altre associazioni del territorio palermitano, nonostante la frammentarietà delle notizie e l’impenetrabilità di questi luoghi alla società civile, sono diversi e tutti parimenti preoccupanti.

Come emerso anche dalle risposte fornite alle richieste di accessi civici inoltrate dall’Asgi nei confronti delle Questure e delle Prefetture siciliane e della Croce Rossa italiana che presta la sua opera a bordo delle navi quarantena, nel corso dell’isolamento non appaiono in generale adeguatamente tutelati molti diritti fondamentali, tra cui quelli che dovrebbero essere garantiti ad ogni straniero nel momento in cui arriva in frontiera. Tra questi, innanzitutto: l’accesso alle informazioni legali riguardo la possibilità di manifestare la richiesta di protezione internazionale, che dovrebbe essere debitamente accolta da funzionari addetti dopo un’adeguata informativa; l’accesso a cure sanitarie adeguate alle condizioni di persone che provengono da un viaggio estremamente difficile; lo screening delle situazioni di vulnerabilità che dovrebbero essere tempestivamente valutate; l’accesso a un’informativa precisa riguardo il tempo di permanenza e le ragioni del “trattenimento”; il sostegno psicologico e la mediazione linguistico-culturale.

In riferimento al diritto di accesso alla richiesta di asilo è importante sottolineare che, dal lavoro di rete e monitoraggio operato dalla CLEDU e dalle associazioni palermitane, si è evinto come la sua effettività vada messa in dubbio alla luce dei numerosi decreti di respingimento differito e di espulsione di cui sono destinatarie le persone sbarcate a termine della quarantena sulle navi. La prassi di compilare sommari fogli notizia, senza una valutazione adeguata delle condizioni individuali, sembra confermata dalle interviste condotte dagli operatori di InLimine di Asgi e che ricalca la procedura emersa nel 2015.

Un profilo particolarmente problematico in termini di violazioni dei diritti è poi quello riguardante il trattenimento dei minori stranieri non accompagnati sulle navi, in un regime di promiscuità con gli adulti, e la mancata apertura delle loro tutele, che la legge prevede invece avvenga in maniera tempestiva una volta avuta notizia della loro presenza sul territorio. Come sottolineato dagli studenti e dalle studentesse della CLEDU, in un lavoro che sarà a breve pubblicato sul sito dell’Asgi, è soltanto dopo la morte di un ragazzino ivoriano di 15 anni all’ospedale Ingrassia di Palermo che questa criticità è emersa in tutta la sua gravità e che vi si è in qualche modo posto rimedio. Questo minore era stato soccorso il 10 settembre 2020 dalla nave Open Arms della omonima organizzazione, ed era stato trasbordato otto giorni dopo sulla nave quarantena GNV Allegra. Nonostante avesse una flebo al braccio e le sue precarie condizioni di salute fossero state segnalate, solo il 29 dello stesso mese il minore è stato sbarcato e ricoverato in ospedale, dove è morto due giorni dopo per cause ancora da accertare all’interno dell’indagine in corso.

Solo a seguito della rilevanza mediatica di questo tragico evento, il 18 ottobre, viene disposto dal Tribunale per i minorenni di Palermo e poi dal Ministero dell’Interno che i minori non vengano più lasciati permanere sulle navi quarantena.

 

Photo Laura Lo Verde: La Cala, l'antico porto di Palermo, Maggio 2021

 

Per usare le parole di Thomas Poggerights are plausible only if the duties correlative to them are plausible as well”. E in questo caso è più che mai evidente come i diritti dei minori siano divenuti “plausibili” solo quando il corrispettivo dovere di riconoscerli è stato posto in essere.

È evidente come nel nome della sicurezza, in questo caso della sicurezza sanitaria, rischino di essere gravemente compromessi i diritti soprattutto dei più vulnerabili, alla luce di un bilanciamento che vede prevalere l’interesse dello Stato, o meglio della collettività, rispetto ai diritti individuali.

Il timore crescente, avvertito dagli operatori e dalle operatrici del diritto, così come dalla società civile, è quello che questo genere di approccio possa diventare un paradigma e che la misura delle navi quarantena diventi uno strumento di gestione delle migrazioni normalizzato anche al termine dell’emergenza sanitaria. In tal modo verrebbe istituzionalizzato il limbo giuridico prodotto da questo ibrido tra l’approccio “hotspot” ed il sistema dei CPR. Il primo caratterizzato dall’assenza circa il tempo definito di permanenza e dove si svolgono le procedure di identificazione e fotosegnalamento; il secondo, invece, noto per l’impenetrabilità da parte della società civile e dall’isolamento al quale sono sottoposti i migranti trattenuti. Tutte caratteristiche che si riscontrano nella nuova misura di confinamento delle navi quarantena.

Suscita inoltre inquietudine la forte valenza simbolica che queste navi assumono e che ricorda il confinamento dei “folli” del mito della Stultifera Navis (Ship of Fools), citato da Michel Foucault, diventati, al pari delle persone migranti che arrivano, o tentano di arrivare sulle nostre coste, “prigionieri del passaggio”, indesiderabili da relegare al di fuori della società.

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How to cite this blog post (Harvard style) 

Lo Verde, L. (2021). Le “Navi Quarantena”: Una Misura Temporanea O Un Nuovo Approccio Oltre L’emergenza?. Available at: https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2021/06/le-navi [date]

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